Guida per scuole e famiglie al diritto d'autore, parte 1

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Nota: L’indice completo di questa guida si trova in una pagina a parte, che contiene anche alcune note che vi raccomandiamo caldamente di leggere!

Le risposte alle domande che seguono sono di Giovanni Battista Gallus, esperto di diritto d’autore e profili giuridici del software libero.

Stop: Scaricare da Internet software o contenuti protetti da diritto d’autore, oppure copiarli da CD presi in prestito, senza pagare il prezzo richiesto dai detentori di tali diritti è reato? Quale, e quali sono le sanzioni?

Gallus: Nonostante ciò che viene affermato negli inquietanti spot che precedono la visione dei film al cinema, il mero scaricamento da Internet, oppure la copia di un CD preso in prestito, non costituiscono reato.

Per essere più precisi, occorre distinguere tra la duplicazione di software, e la duplicazione di “fonogrammi o videogrammi”, vale a dire musica, film, serie e programmi tv, opere multimediali etc. Nel primo caso (il software), sussiste il reato (previsto dall’art. 171 bis della Legge sul diritto d’autore (LDA - L. 633/1941) soltanto quando l’abusiva duplicazione avvenga a scopo di profitto.

Per quanto riguarda invece gli audiovisivi, sussiste il reato di cui all’art. 171 ter LDA soltanto quando l’abusiva duplicazione sia effettuata a fini di lucro e per uso non personale.

Chi pertanto si limita a scaricare, per uso personale, opere protetta dal diritto d’autore dalla Rete, ovvero fa una copia da un cd “passato” da un amico, non commette reato. Per quanto riguarda il peer to peer, è perè difficile ipotizzare il “mero download”, dal momento che quasi tutti i client P2P pongono automaticamente in condivisione ciò che si scarica, con conseguente rischio che si venga accusati del delitto previsto dall’art. 171 LDA (che vedremo dopo).

Bisogna peraltro dire che si corre comunque il rischio, se non si è il legittimo possessore dell’originale dell’opera, di incorrere non giù in un reato, ma nella sanzione amministrativa prevista dal’art. 174 ter (Euro 154 oppure Euro 1032 in caso di recidiva o fatto grave).

Stop: Distribuire via Internet (con server, reti P2P, torrent…) o a mano, per esempio tramite CD, DVD, chiavette USB… copie di quegli stessi software o contenuti è un reato?

Gallus: A partire dal c.d. “Decreto Urbani”, la messa a disposizione del pubblico, con immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa, è un delitto, punito peraltro con la sola multa, da Euro 54 a Euro 2000 circa, ai sensi dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis della LDA.

Condividere mediante un client p2p, oppure inserire in un sito un’opera protetta dal diritto d’autore, o realizzare un server da cui possono scaricarsi contenuti è quindi, al momento attuale, reato, al contrario del “mero download”. La norma si applica però soltanto alla immissione in Rete, e quindi non può essere estesa alla distribuzione “a mano” che, se effettuata senza scopo di lucro, continua a non essere reato (integra al massimo la sanzione amministrativa dell’art. 174 ter).

Stop: Quale, e quali sono le sanzioni? Cambia qualcosa se non lo faccio a scopo di lucro, oppure se si tratta di materiale che, anche volendo, non è più possibile acquistare perché fuori commercio?

Gallus: Se la condotta viene posta in essere a scopo di lucro (o di profitto se si tratta di software), allora si rischia di incorrere nei delittiprevisti dagli artt. 171 bis e ter LDA, con sanzioni che vanno dai sei mesi ai 4 anni, oltre ad una multa.Queste sanzioni si applicano anche se l’opera è fuori commercio, fintanto che la stessa è protetta dal diritto d’autore.

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