No Open Source a Bolzano? Perché?

Chi l’ha detto che a Bolzano, con l’open source, la riservatezza dei dati “non è assicurata in misura sufficiente”? (AGGIORNATO!)

Qualche mese fa ho visto passare su una mailing list una discussione davvero interessante a proposito di una modifica di legge provinciale a Bolzano. Quella modifica poi è stata respinta (vedi sotto), ma la domanda di fondo rimane.

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L’argomento della discussione è questa parte del testo:

Articolo 38: “Nel comma 3 dell’articolo 4/quinquies, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è soppresso il seguente periodo: “Nel processo di innovazione digitale e informatica, vanno esaminate soluzioni informatiche di tipo open source”.".

e la relativa spiegazione nella relazione introduttiva;

“Dall’introduzione di questo articolo di legge nel 2014 dopo verifiche approfondite si è potuto giungere alla conclusione che nel passaggio all’elaborazione digitale di dati non è opportuno prevedere l’utilizzo di software di tipo open source, in quanto nel settore sanitario, nel caso di utilizzo di soluzioni informatiche di tipo open-source, la tutela della riservatezza dei dati non può essere assicurata in misura sufficiente. Questo periodo della norma perciò è da ritenersi obsoleto e deve essere soppresso ai fini di una maggiore chiarezza legislativa.”.

Poichè l’argomento è molto importante, e non mi sembra sia emerso nulla di nuovo da allora, ecco qualche domanda che non ho avuto tempo di fare prima:

  1. I documenti che ho linkato sono ancora quelli definitivi o più recenti? O quella proposta è stata cassata, riscritta o altro?
  2. (ripresa direttamente dalla mailing list) A che serve cancellare quel periodo? Forse a Bolzano non si applica l’art. 68 del D.Lgs. 82/ 2005 che obbliga le PA a fare la valutazione comparativa e preferire soluzioni in software libero?

…se abolire quel periodo ha il senso di non escludere a priori anche software proprietario che potrebbe essere molto meglio di quello open source dello stesso tipo… potrei anche capirlo, ma:

  1. su che basi col software Open Source “non può essere assicurata in misura sufficiente” la riservatezza dei dati???

Questa sembra davvero, davvero grossa da digerire senza giustificazioni precise e concrete. Chi l’ha detto? In base a quali studi, o casi specifici? Altrimenti, tanto vale escludere certe soluzioni perché adottandole “non può essere assicurata in misura sufficiente” la corretta digestione dei residenti della provincia.

Signoramia, meglio non mangiarlo st’opensource, chissà in quanti l’hanno toccato.

Grazie in anticipo a chi saprà rispondere, dalla Provincia di Bolzano o fuori. Commenti, e soprattutto aggiornamenti, correzioni e aggiunte da fare a questo post vanno scritte qui.

Aggiornamento 7 novembre 2018, ore 8:15:

Mi scuso per non essermene accorto subito, ma in quello che a novembre 2018 è linkato come testo approvato nella stessa pagina già citata quell’articolo 38 come riportato qui sopra e nella mailing list è sparito, e in generale non c’è alcuna proposta di modifica della legge sul “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”. La domanda numero 3 rimane comunque valida: chi l’ha detto e soprattutto in base a cosa, che col software Open Source “non può essere assicurata in misura sufficiente” la riservatezza dei dati???