Guida per scuole e famiglie al diritto d'autore, parte 3

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Nota 1: L’indice completo di questa guida si trova in una pagina a parte, che contiene anche alcune note che vi raccomandiamo caldamente di leggere!

Nota 2: Le domande che seguono sono più vaste e delicate di quelle nelle prime due parti della guida. Di conseguenza è impossibile dare certezze con risposte necessariamente sintetiche e generiche come devono essere quelle di una guida come questa. Le risposte in questa pagina vanno intese come “ciò che quasi sicuramente è lecito fare”.

Le risposte alle domande che seguono sono dell’avvocato Marco Scialdone, professore a contratto in Digital Copyright presso la Link Campus – University of Malta e membro di ComputerLaw e dell’avvocato Francesco Paolo Micozzi, Vice presidente del Circolo dei Giuristi Telematici e membro del Comitato Esecutivo dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione.

Stop: Posso inserire tutta o parte di una musica/testo/immagine che trovo su Internet o su un CD nella mia ricerca scolastica, visto che è per motivi d’istruzione, non a scopo di lucro? E nel mio sito Web?

Scialdone: L’inserimento non può mai riguardare l’opera nella sua interezza ma solo parti di essa e ciò per espressa previsione dell’articolo 70 l.d.a. Inoltre l’uso delle predette parti è lecito solo se risulta funzionale al testo della ricerca per illustrarne meglio alcuni passaggi o per essere oggetto di critica o discussione. Laddove l’uso abbia finalità meramente decorativa, questo non può in nessun caso considerarsi consentito anche qualora non abbia alcuna finalità commerciale, nè avvenga a scopo di lucro. Ovviamente tutto questo vale salvo che l’opera non sia rilasciata con una specifica licenza che ne consenta la riproduzione integrale (ad es. una licenza Creative Commons).

Micozzi: In linea di principio qualunque opera tutelata dalle norme sul diritto d’autore può essere utilizzata per scopi predefiniti con il consenso del titolare dei diritti. In alcune ipotesi, tuttavia, le opere potranno essere utilizzate a prescindere dal consenso dell’avente diritto (ed in questo caso si parla di libere utilizzazioni) se siano rispettati presupposti e limiti dettati dalle norme in materia di diritto d’autore.

Il nostro Ordinamento prevede che, sussistendo le finalità didattiche, i materiali coperti dal diritto d’autore possano essere utilizzati – entro certi limiti – anche a prescindere dall’autorizzazione dell’avente diritto.

In particolare il primo articolo in questione è l’art. 64-sexies, secondo il quale l’accesso o la consultazione ad una banca dati non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 64-quinquies (ossia l’autorizzazione dell’avente diritto) quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica. Ciò significa innanzitutto che dovrà essere assente del tutto lo scopo commerciale; che si indichi la fonte e; che non si oltrepassino i limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito (in questo caso lo scopo è quello didattico).

Occorre concentrare l’attenzione sul fatto che la norma contempla unicamente le attività di accesso e consultazione della banca dati e non le attività differenti. Inoltre quando la norma prevede che le finalità didattiche debbano essere “esclusive” significa che non è ammessa neppure in minima parte la finalità commerciale.

Il secondo degli articoli che viene in rilievo è l’art. 70 della LDA secondo il quale riassunto, citazione, riproduzione di brani o parti di opera, comunicazione al pubblico di queste attività derivate, sono tutte attività libere e svincolate dalla necessità di ottenere le preventive autorizzazioni da parte degli aventi diritto sulle opere originarie, se, tali attività, sono effettuate per finalità di insegnamento o di ricerca scientifica. I limiti a cui soggiacciono queste deroghe, analogamente a quanto abbiamo già visto per le banche dati, sono: le attività di riassunto, citazione o di riproduzione di parti o brani di opera devono essere contenute nei limiti giustificati dai fini di insegnamento o di ricerca scientifica; le stesse attività – unitamente a quella della loro comunicazione al pubblico – non devono in alcun modo costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’avente diritto e, infine; nelle ipotesi di finalità di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e, comunque, escluso ogni fine commerciale.

Di forte rilievo è anche il comma 1-bis del medesimo articolo 70 LDA la cui introduzione ha determinato una furiosa critica da parte degli oppositori al sistema della c.d. “Arte degradata”. Questo comma prevede, infatti, che sia consentita la pubblicazione in internet – che avvenga a titolo gratuito – di immagini e musiche a “bassa risoluzione o degradate”, sempreché: a) la finalità sia didattica o scientifica; b) sia del tutto assente lo scopo di lucro; c) sia menzionato titolo dell’opera e nome (o pseudonimo) dell’autore, dell’editore o del traduttore.

Quindi, tornando alla domanda iniziale, si comprende come tutte le fattispecie vadano identificate di volta in volta. Perciò alla domanda si potrà rispondere che è necessario identificare correttamente, volta per volta, quale sia la fonte dalla quale si ricava il materiale.

Sarà, oltretutto, verificare quali condizioni di utilizzo siano state dettate dai titolari dei relativi diritti: nessun problema si porrà, ad esempio, se la licenza sull’opera sia di tipo Creative Commons. In tal caso, infatti, la deroga legislativa non avrà alcuna importanza posto che è lo stesso titolare dei diritti d’autore a consentirne implicitamente anche gli usi didattici. In linea di massima, tuttavia, la finalità dell’uso di brani o parti di opere per tutte le attività indicate dall’art. 70 (ossia riassunto, citazione, riproduzione di brani o parti di opera, comunicazione al pubblico di queste attività derivate) sono libere in quanto non commerciali e finalizzate alla didattica.

Micozzi: Un diverso discorso va fatto per la pubblicazione su sito Web della ricerca. Bisogna, in primis, evidenziare che l’eventuale apposizione di banner pubblicitari sul sito che contiene la ricerca potrebbe determinare la carenza sopravvenuta di uno dei requisiti della norma, ossia l’assenza di scopo di lucro. Per quanto concerne la pubblicazione delle immagini o brani di opere audiovisive sarà necessario intervenire sull’opera determinandone una “degradazione”, ossia uno svilimento, una diminuzione di dettaglio e definizione. Tale degradazione è una definizione dai contorni sfumati e di difficile interpretazione.

Stop: Cambia qualcosa se chi usa quei lavori è un insegnante nell’esercizio delle sue funzioni, cioè se li usa per preparare dispense, compiti in classe o altre attività esclusivamente didattiche, non a scopo di lucro?

Scialdone: Nel caso dell’attività didattica l’articolo 70 l.d.a. specifica che l’uso di singoli brani o parti di un’opera possa avvenire solo per finalità illustrative e per fini non commerciali. Questo significa che il materiale usato deve servire esclusivamente per illustrare l’attività didattica, cioè deve essere l’oggetto dell’insegnamento che si vuole impartire e, comunque, non può mai comportare un uso dell’opera nella sua interezza. Ovviamente tutto questo vale salvo che l’opera non sia rilasciata con una specifica licenza che ne consenta la riproduzione integrale (ad es. una licenza Creative Commons).

Micozzi: Non cambia nulla. Riassunto, citazione, riproduzione di brani o parti di opera, comunicazione al pubblico di queste attività derivate, sono tutte attività libere e svincolate dalla necessità di ottenere le preventive autorizzazioni da parte degli aventi diritto sulle opere originarie.

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