Guida per scuole e famiglie al diritto d'autore, parte 4

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Nota 1: L’indice completo di questa guida si trova in una pagina a parte, che contiene anche alcune note che vi raccomandiamo caldamente di leggere!

Nota 2: Le domande che seguono sono più vaste e delicate di quelle nelle prime due parti della guida. Di conseguenza è impossibile dare certezze con risposte necessariamente sintetiche e generiche come devono essere quelle di una guida come questa. Le risposte in questa pagina vanno intese come “ciò che quasi sicuramente è lecito fare”.

Le risposte alle domande che seguono sono dell’avvocato Francesco Paolo Micozzi, Vice presidente del Circolo dei Giuristi Telematici e membro del Comitato Esecutivo dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione.

Stop: Posso prestare a un amico un CD o DVD che io ho regolarmente noleggiato o comprato? E rivenderglielo? (questo perché su certi CD c’è la scritta “lending prohibited”, cioè “prestito proibito”).

Micozzi: Occorre verificare la licenza d’uso del supporto audiovisivo. Ma non solo.

In genere quando si intende prendere a noleggio un DVD o un CD, si stipula un contratto con chi esercita l’attività di noleggio in cui solitamente è espressamente stabilito che il cliente (ovvero chi noleggia il supporto audiovisivo) non possa cedere il supporto a terzi. Per terzi, in questo caso, si indicano tutti i soggetti diversi dal noleggiatore e dal noleggiante. In caso di violazione del contratto potrà emergere una responsabilità contrattuale.

Una delle domande più frequenti, in quest’ambito, è proprio la seguente: “ma se io acquisto un CD poi non ne posso fare quello che voglio?". È, infatti, ben possibile che il CD acquistato imponga - con licenza - un limite anche al prestito. Ciò perché l’acquisto del CD non comporta anche l’acquisto della titolarità sul diritto patrimoniale d’autore sulle opere in esso contenute.

Stop: Diritto di Panorama: se scatto una foto a un monumento pubblico, tipo il nuovo ponte di Calatrava a Venezia o un quadro in un museo, sono o no l’unico detentore di tutti i diritti riconosciuti dalla legge per quella particolare foto? Oppure (ma in base a che?) devo avere l’autorizzazione di qualcuno per venderla, pubblicarla su Internet eccetera, come sembrerebbe da questi articoli di Flickr o Punto Informatico?

Micozzi: Bisogna distinguere, anzitutto, una semplice foto da una opera fotografica. Anche in ambito fotografico, infatti, perché una semplice fotografia assurga ad opera fotografica - e quindi perché sia tutelata dalla normativa sul diritto d’autore - è necessario che abbia un minimo grado di creatività. In caso contrario si tratterebbe unicamente di semplici fotografie rappresentanti fatti ed eventi della vita sociale. Quando il soggetto da ritrarre è - a sua volta - un’opera tutelata, è chiaro comprendere come l’opera fotografica che la ritragga possa essere considerata come un’opera derivata. Con tutte le conseguenze che ne derivano. La premessa necessaria è, comunque, che questi problemi interpretativi non riguardano le opere per le quali sia venuto meno il diritto patrimoniale d’autore.

Riporto di seguito la risposta al quesito da parte del Ministero per i beni e le attività culturali rilasciata in data 5 febbraio 2008:

_"In Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell'Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime._
_Per quanto attiene alla tematica del pagamento dei diritti agli autori delle opere contemporanee, si evidenzia che l'art. 2 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 (in G.U. serie generale n. 21 del 25 gennaio 2008) ha modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore ampliando il regime delle esenzioni. In particolare, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro._
_Pertanto, ove il soggetto fotografato fosse un'opera di autore vivente, l'utilizzo non potrà avvenire che nei limiti anzidetti. Il problema chiaramente non riguarda le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, le quali possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli art. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali)."_

Stop: Quanto tempo deve passare dalla pubblicazione di un’opera prima che tutte le cose dichiarate come illegali nelle domande precedenti di questa Guida per scuole e famiglie al diritto d’autore diventino legali?

Micozzi: Il diritto d’autore italiano - a differenza di quello statunitense -distingue tra diritto d’autore morale e diritto d’autore patrimoniale. Il diritto d’autore patrimoniale di regola (art. 25 LDA) permane sino al settantesimo anno successivo a quello della morte dell’autore. Il diritto morale d’autore, invece, può essere fatto valere senza limiti di tempo dagli eredi dell’autore o, in alcuni casi, dal Ministero per i beni e le attività culturali (art. 23 LDA).

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